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Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica delle Province di Rimini e Forlì-Cesena

ACCESSO CIVICO

ACCESSO CIVICO E SEGNALAZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE –Che cosa è l’accesso civico? É il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

ACCESSO CIVICO E SEGNALAZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE

Che cosa è l’accesso civico?

É il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, così nei casi in cui l’Ordine abbia omesso la pubblicazione degli atti, il cittadino ha il diritto di chiedere e ottenerne l’accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall’art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Ordine o ad un suo delegato, obbligato alla pubblicazione. Entro 30 giorni dalla richiesta l’Ordine deve:

  1. procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o dei dati richiesti;
  2. trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’Ordine il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono di 15 giorni.

L’inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al responsabile della trasparenza dell’Ordine delle Ostetriche Interprovinciale di Rimini e Forlì Cesena mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.

  • Responsabile della trasparenza e anticorruzione e titolare del potere sostitutivo e accesso civico
  • MODULO DI ACCESSO CIVICO
  • ​Le eventuali richieste di accesso verranno protocollate per permettere il tracciamento del flusso.
RuoloNominativoModuli per l’esercizio del dirittoPEC
Responsabile trasparenza e anticorruzioneOst. Di Biase ElviraModulo di segnalazioni e comunicazioni in materia di anticorruzioneostetriche.rnfc@sicurezzapostale.it

Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2024, 18:38